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Misure in favore della mobilità sostenibile

La legge Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del cd Decreto Crescita (D.L.83/2012), tra le misure introdotte in favore della diffusione della mobilità elettrica, ha in particolare stabilito:
a) per i nuovi edifici non residenziali con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati, l’obbligo di installare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici come presupposto del titolo edilizio.
b) per la realizzazione di tali infrastrutture di ricarica nei condomìni:

  • che le relative opere edilizie siano approvate dall’assemblea di condominio, in prima o seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, secondo comma, del codice civile;
  • che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere le deliberazioni dell’assemblea favorevoli alla realizzazione delle predette infrastrutture, il condomino interessato possa installarle a proprie spese (fermi restanti i disposti di cui agli artt. 1120, II comma, e 1121, III comma, del codice civile: divieto di innovazioni pregiudizievoli alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato e possibilità, per i condomini inizialmente contrari, di usufruire dell’infrastruttura in tempi successivi, contribuendo alle spese).

Le Regioni, inoltre, dovranno prevedere, con proprie leggi, che gli strumenti urbanistici e di programmazione territoriale vengano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici, ad uso collettivo, in carico alle attività commerciali, terziarie e produttive, di nuovo insediamento.


 
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