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RAEE 2 - D.Lgs 49/2014

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in vigore dallo scorso 12 Aprile 2014, ha recepito la Direttiva 2012/19/UE, cd RAEE2, sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

In sintesi, le principali novitàdella nuova normativa RAEE.

a) Campo di applicazione

Sono previste una prima fase transitoria, dal 13 agosto 2012 al 13 agosto 2018, ed una seconda fase “a regime”, che partirà dal 14 agosto 2018.

nessuna novità di rilievo nella fase transitoria, salvo che per “l’aggiunta”, nel novero dei RAEE, di: pannelli fotovoltaici, attrezzature di illuminazione, veicoli elettrici a due ruote non omologati (ad es. le biciclette elettriche a pedalata assistita v. All. I al DLgs.49/2014).

Dal 14 agosto 2018, la nuova disciplina si estenderà a tutte le AEE, secondo il concetto di “campo di applicazione aperto” (con esclusione di quelle indicate all’a rt. 3 del D. Lgs. 49/2014).

b) Apparecchi Dual Use

Gli apparecchi cd “dual use”, cioè quegli apparecchi (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali) che si prestano -per qualità, prezzo, canale di vendita- all’uso sia domestico sia professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali.

I rivenditori sono pertanto tenuti ad effettuare il ritiro gratuitodi tali RAEE anche se provengano da utilizzatori professionali.

c) Obblighi di raccolta dei Distributori

Oltre all’obbligo di ritiro “uno contro uno” attualmente in vigore (a fronte della vendita di nuova AEE -a condizione che il reso sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura nuova acquistata-), la nuova disciplina prevede in capo ai Distributori anche l’obbligo del ritiro “uno contro zero”, ossia il ritiro di RAEE indipendentemente dall’acquisto di una nuova AEE da parte del consumatore, alle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di RAEE di piccolissime dimensioni (inferiori ai 25 cm per lato maggiore);

  • sono obbligati soltanto i Distributori con superfici di vendita di grandi dimensioni (superiore ai 400 Mq per gli AEE).

I negozi con superficie di vendita inferiore a 400 Mq per gli AEE possono effettuare il ritiro “uno contro zero” su base facoltativa.

I Distributori sono tenuti, inoltre, ex D.M. 65/2010, ad informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione.

d) Modalita’ di Raggruppamento e Tempi di Deposito

In particolare:

  • sono aumentati i quantitativi di deposito nel luogo di raggruppamento: da 3.500 Kg complessivi, a 3.500 Kg per ciascuno dei cinque raggruppamentidi cui al D.M. 185/2007 (R1: Freddo e clima; R2: Altri grandi bianchi; R3: TV e Monitor; R4: IT e Consumer electronics; R5: Sorgenti luminose), tranne che per i raggruppamenti R4 e R5, per i quali i 3.500 kg sono da intendersi complessivamente, qualora per il trasporto verso il centro di destinazione siano utilizzati mezzi iscritti all’Albogestori ambientali in procedura ordinaria;

  • i tempi di deposito passano da uno a tre mesi, qualora il raggruppamento non superi i 3.500 Kg;

  • in ogni caso, per i raggruppamenti di piccole dimensioni, il periodo massimo è di un anno.

e) Canali alternativi di conferimento

In favore dei Distributori è prevista la possibilità di conferire i RAEE direttamente ad impianti di trattamento adeguati, senza dover necessariamente passare attraverso centri di raccolta pubblici o privati.

f) Visible Fee

Per i Distributori non è più obbligatorio rendere noto al consumatore finale l’e cocontributo RAEE (cioè evidenziare i costi della gestione dei RAEE in fattura, in maniera separata rispetto al prezzo).

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